E’ certamente un’Ordinanza importante per molti operatori che si servono della rete dei PVR, i Punti Vendita Ricariche, per l’apertura e la ricarica dei conti gioco. La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ha pubblicato una Ordinanza Interlocutoria su un ricorso del 2022 presentato da un PVR di Torino al quale funzionari di ADM avevano contestato la presenza di due personal computer a navigazione libera all’intero del locale che era adibito in modo promiscuo a bar e internet point.

“Alla contestazione è seguita l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 1 comma 123 per violazione del decreto Balduzzi, il quale vieta la messa a disposizione all’interno di pubblici esercizi di apparecchiature connesse a internet che consentono di accedere a piattaforme di gioco online. Per cui a fronte di ciò, prima abbiamo proposto opposizione davanti al Tribunale di Torino contro l’ordinanza e poi, avendo il Tribunale di rigettato il ricorso, abbiamo proposto appello. La Corte d’appello di Torino ha rigettato l’appello”. Spiega ad Agimeg l’avvocato Fernando Petrivelli che ha seguito la causa.

“A questo punto abbiamo proposto ricorso per Cassazione e la Corte, con l’ordinanza di oggi 12 ottobre, ha rilevato la notevole importanza nomofilattica delle questioni sollevate con il ricorso, ritenendole meritevoli di un contraddittorio arricchito con il contributo del pubblico ministero. Questo significa che la Corte di Cassazione ha riscontrato diverse criticità nella interpretazione ed applicazione dell’articolo 7 comma 3/quater del decreto Balduzzi, perché tra le varie questioni di importanza nomofilattica ha ad esempio segnalato il corretto significato normativo da attribuire alla nozione di apparecchiatura. Cioè, se nel contesto dell’articolo 7 comma 3/quater il significato comune di apparecchiatura possa coincidere o meno con quella di apparecchi destinati a consentire il gioco. Quindi la distinzione tra la semplice messa a disposizione dell’apparecchiatura e la concreta utilizzabilità che ne viene fatta”.

“Poi, gli indici di concreta utilizzabilità. Cioè se sia necessario che l’apparecchiatura abbia un carattere di destinazione permanente (i famosi totem) per poter integrare la violazione della norma con la conseguente applicazione della sanzione oppure se sia sufficiente una destinazione occasionale, transitoria o promiscua di questa apparecchiatura. Parliamo banalmente del personal computer a nvivazione libera!”

“E poi ancora il carattere di norma di chiusura che viene invocato in tutta una serie di atti difensivi di ADM e ripreso da alcune sentenze, tra cui quella della Corte d’appello di Torino. Secondo loro questo divieto sarebbe formulato in termini così ampi, facendo riferimento al concetto di apparecchiature tout-court, che secondo loro comprenderebbero anche i personal computer a navigazione libera, in quanto l’intento del legislatore sarebbe quello di sanzionare l’utilizzazione di qualsiasi apparecchiatura che comunque direttamente o indirettamente consenta di collegarsi a internet con finalità di gioco”.

“Ora, è evidente che questi sono solo alcuni dei profili identificati dalla Corte di Cassazione, la quale ritiene che il nostro ricorso sia meritevole di essere discusso nel più ampio contraddittorio nell’udienza pubblica tra ricorrente e procuratore generale avendo riscontrato criticità e questioni importanti dal punto di vista della corretta interpretazioni delle norme di legge”.

Questa ordinanza interlocutoria è importante – sottolinea l’avvocato Petrivelli – perché è la prima ordinanza interlocutoria, su questo tema e quindi in materia di impugnazione delle ordinanze emesse da ADM per violazione del decreto Balduzzi, che individua e dettaglia in modo analitico le maggiori criticità interpretative di questa disposizione, che emergono dall’applicazione che ne fa ADM condivisa da alcuni giudici di merito. Quindi è importante perché per la prima volta la Cassazione individua questi punti”.

“Ma non solo, perché ce ne sono altri su cui la Corte dovrà pronunciarsi, non ultimo quello relativo all’inopponibilità e l’inefficacia dell’articolo 7 comma 3/quater nei confronti dei PVR in quanto trattasi di norma tecnica che non è stata preventivamente notificata alla Commissione Europea ai sensi di una direttiva che ne prevede l’obbligo ai fini dell’efficacia nei confronti dei singoli cittadini”.

“Quindi c’è una questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1 comma 923 che ho sollevato e posto alla Corte di Cassazione, in quanto secondo noi questa disposizione viola alcuni parametri costituzionali come l’articolo 3 e l’articolo 42. Ci sono argomenti e materia che ci lasciano ragionevolmente sperare che la Corte di Cassazione – ha concluso Petrivelli – possa finalmente fare luce una volta per tutte sulla corretta interpretazione e applicazione di queste disposizioni che tanto contenzioso hanno prodotto e stanno producendo dinanzi a tribunali e corti d’appello nei diversi quadranti geografici del nostro paese, restituendo agli operatori di questo importante settore la indispensabile certezza degli investimenti”. lb/AGIMEG

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