Il Tar Toscana ha accolto il ricorso di una sala scommesse di Pistoia che aveva chiesto l’annullamento del provvedimento del Questore che aveva negato l’autorizzazione ex art. 88 TULPS.

Il fatto risale allo scorso anno quando il titolare della sala scommesse, difeso dallo Studio Giacobbe e Tariciotti, a seguito del recesso unilateriale del contratto da parte di Lottomatica, aveva stipulato un nuovo contratto con Snaitech e si era visto respingere, da parte della Questura di Pistoia, la licenza di pubblica sicurezza per l’attività di raccolta scommesse.

Il Questore evidenziava che il contratto era ‘da considerarsi una nuova apertura
poiché il precedente concessionario per cui in passato (parte ricorrente) aveva raccolto scommesse, ovvero la Lottomatica Scommesse S.p.a., in data 22.04.2022 ha recesso il suo contratto (…) e il nuovo contratto è stato stipulato in data 22.06.2022 con un altro concessionario, ossia la Snaitech S.p.a.”.

Inoltre, proprio per il fatto che veniva considerata una nuova attività ed all’interno c’erano delle Awp era soggetta al distanziometro che prevede la distanza di 500 metri dai luoghi sensibili. E la sala scommesse era più vicina dei 500 metri previsti uno stadio, un ufficio postale con servizio bancomat, una scuola primaria ed una chiesa.

Secondo il giudice amministrativo invece, ‘il recesso unilaterale è ben diverso dalla rescissione e dalla risoluzione del contratto, che sono le due uniche ipotesi contemplate dal comma 5, lett. “a” dell’art. 4 L.R. Toscana n. 57/2013 ai fini dell’equiparazione della stipula di un nuovo contratto a una nuova installazione’.

‘E’ altresì errato il segmento motivazionale secondo cui “non c’è stata neanche continuità nell’attività (…) poiché la stessa è cessata in data 22.04.2022 (…) e il nuovo contratto è stato stipulato in data 22.06.2022”, considerato che il recesso di Lottomatica del 22.4.22 avrebbe avuto effetto al 60entismo giorno da quella data, quindi a partire dal 21 giugno 2022, giorno dopo il quale decorreva, il 22 giugno 2022, il nuovo contratto con Snaitech s.p.a.’.

‘Da ultimo, non risulta che la P.A. abbia appurato che, per effetto del nuovo contratto, vi sia stato un aumento quantitativo o qualitativo dell’offerta di gioco sul territorio’. Per questi motivi, il Tar Toscana ha annullato il provvedimento impugnato. sb/AGIMEG

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