Arrivano sul bollettino settimanale pubblicato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato le operazioni di concentrazione tra Lottomatica e Ricreativo B. Nello specifico l’operazione notificata consiste nell’acquisizione da parte di Lottomatica, attraverso la controllata GGM S.p.A., dell’intero capitale sociale di Ricreativo B.

Tale operazione “non ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante”, inoltre “il patto di non concorrenza presente nel Patto parasociale può essere considerato accessorio alla presente operazione nei soli limiti merceologici e temporali e l’Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, la suddetta clausola che si realizzi oltre tali limiti”, così AGCM ha deciso di non avviare nessuna istruttoria.

Ecco il testo integrale del provvedimento pubblicato nel bollettino settimanale di AGCM:

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

LE PARTI

Lottomatica S.p.A. (di seguito, “Lottomatica”), precedentemente denominata Gamenet Group S.p.A., è la società a capo dell’omonimo gruppo attivo nell’esercizio del gioco lecito mediante la raccolta da apparecchi da intrattenimento e divertimento (Amusement with Prizes “AWP” e Videolotteries “VLT”), nonché mediante la raccolta da scommesse, da giochi online (i.e., casinò, poker, bingo, giochi di abilità) e da lotterie, sulla base di concessioni rilasciate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito, “ADM”). Lottomatica, inoltre, opera nel mercato a monte della produzione, sviluppo e fornitura di giochi e servizi di scommesse e di lotterie, a seguito dell’acquisizione del 60% del capitale sociale di Giocaonline S.r.l. (di seguito, “Giocaonline”), che sviluppa e produce giochi da casinò e giochi di abilità (ma non giochi di poker) che poi fornisce a numerosi concessionari dell’attività di raccolta da giochi online in Italia. Infine, Lottomatica gestisce sale da gioco e VLT di sua proprietà. Lottomatica è indirettamente controllata da alcuni fondi di investimento gestiti da società collegate ad Apollo Management L.P. (di seguito, “Apollo”) che fa capo ad Apollo Global Management Inc., leader nella gestione di investimenti alternativi a livello mondiale. Lottomatica, è l’unica società tra quelle controllate dai fondi Apollo a essere attiva nel mercato della raccolta di giochi e scommesse in Italia. Lottomatica, nel corso del 2022, ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato consolidato di circa (1-2)* miliardi di euro. Apollo, nel corso del 2022, ha realizzato un fatturato complessivo a livello mondiale di circa (100-200) miliardi di euro, di cui circa (20-30) miliardi di euro realizzati in Europa e circa (4-5) miliardi di euro in Italia. 2. Ricreativo B S.p.A. (di seguito, “Ricreativo B”) è una società costituita nel 2004 e attiva: i) nel noleggio e nella gestione di apparecchi da intrattenimento per bar, sale VLT, sale giochi e locali pubblici; ii) nella gestione di esercizi con il brand “Macao”, sale destinate al gioco lecito e collegate ad agenzie di accettazione giochi pubblici; iii) nella consulenza e fornitura di apparecchi per la creazione di sale destinate al gioco lecito. Ricreativo B opera anche nella raccolta da scommesse, limitatamente al canale fisico, nella qualità di concessionario, sulla base di apposita concessione rilasciata da ADM. Il capitale sociale di Ricreativo B è detenuto, per il (60-65%), da GMI19 S.r.l. (di seguito, “GMI”), per il (35-40%) da una persona fisica e, per la parte restante, da altre due persone fisiche con una quota ciascuna del (1-5%). Nel corso del 2022, la Società ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato a livello mondiale di circa (32-100) milioni di euro.

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione notificata (di seguito anche l’“operazione”) consiste nell’acquisizione da parte di Lottomatica, attraverso la controllata GGM S.p.A. (di seguito, “GGM”), dell’intero capitale sociale di Ricreativo B. 4. L’operazione prevede un patto parasociale concluso tra Lottomatica, GMI e la persona fisica che detiene la quota di capitale maggiore di Ricreativo B, in cui viene stabilito un obbligo di non concorrenza in forza del quale GMI e la predetta persona fisica si impegnano, per sé e per i soggetti su cui esercitano il controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c., ad astenersi dall’intraprendere o proseguire, direttamente o indirettamente, attività di qualsiasi natura a favore di o con concorrenti nel territorio italiano fino alla fine del terzo anno successivo alla cessazione della qualifica di socio diretto o indiretto di GGM o, se antecedente, fino alla fine del terzo anno successivo alla data di scioglimento del rapporto sociale, diretto o indiretto, di Lottomatica nei confronti di GGM.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 532 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 32 milioni di euro. 6. Per quel che concerne il patto di non concorrenza sopra descritto, si rappresenta che esso costituisce una restrizione direttamente connessa e necessaria alla realizzazione dell’operazione, in quanto strettamente funzionale alla salvaguardia del valore della società acquisita, a condizione che esso sia limitato merceologicamente ai servizi offerti dalle imprese acquisite e che abbia una durata non eccedente il periodo di due anni.

VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

L’operazione comunicata concerne l’acquisizione, da parte di Lottomatica, società concessionaria nella raccolta da apparecchi da intrattenimento e divertimento (apparecchi AWP e VLT) e nella raccolta da scommesse, da giochi online e da lotterie, nonché attiva nella produzione, sviluppo e fornitura di giochi e servizi di scommesse e di lotterie e nella gestione di sale da gioco, di Ricreativo B, società attiva prevalentemente nella gestione di sale da gioco, oltre che concessionaria per la raccolta da scommesse nel canale fisico. 8. A seguito della comunicazione della presente operazione, al fine di disporre di un quadro conoscitivo idoneo alla sua valutazione, l’Autorità ha acquisito informazioni, oltre che da Lottomatica, anche dall’ADM e da alcuni operatori attivi nella raccolta da apparecchi AWP e VLT e da scommesse nel canale fisico (in particolare, i concessionari di queste tipologie di gioco presenti nelle sale gestite da Ricreativo B).

IV.1 I mercati interessati

A) L’attività di raccolta da apparecchi da intrattenimento e divertimento

Sotto il profilo merceologico, l’Autorità, nei suoi precedenti, ha individuato il mercato della raccolta da apparecchi da intrattenimento e divertimento, comprendente i seguenti apparecchi: a. AWP (Amusement with Prizes, articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, T.U.L.P.S.) – Apparecchi che erogano vincite in denaro, costituiti da un cabinet e da una scheda di gioco installata all’interno che interagisce col sistema del concessionario attraverso un “punto di accesso”; b. VLT (Videolotteries, articolo 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S.) – Apparecchi connessi ad un sistema di gioco centrale e privi di scheda di gioco al loro interno (evoluzione tecnologica delle tradizionali AWP); il gioco e l’esito della giocata si sviluppa sul sistema centrale e successivamente viene visualizzato sullo schermo dell’apparecchio VLT. 10. L’attività di raccolta tramite apparecchi di tipo AWP e VLT è subordinata al rilascio di una concessione nazionale e attualmente il numero di concessionari è pari a undici, le cui concessioni sono attualmente in regime di prorogatio dal 2022 e scadranno il 31 dicembre 2024, salvo nuove proroghe. Ogni concessionario è titolare di un certo numero di diritti concessori, attribuiti tramite gara, i quali definiscono il numero di apparecchi che possono essere installati dal concessionario sul territorio italiano. 11. Inoltre, sono previsti massimali in punto di numero di apparecchi AWP o VLT installabili all’interno di uno stesso punto vendita in ragione della superficie disponibile e della categoria merceologica di riferimento. All’interno di una stessa sala gli apparecchi VLT possono essere collegati alla rete telematica di un unico concessionario. 12. Sebbene il numero di apparecchi AWP sia nettamente superiore rispetto a quello degli apparecchi VLT, anche in ragione della più recente introduzione sul mercato di questi ultimi (attualmente, gli apparecchi AWP rappresentano circa l’82% degli apparecchi in circolazione), in termini di raccolta in valore, i due segmenti appaiono sostanzialmente confrontabili. 13. La filiera di gioco, presenta un diverso numero di soggetti coinvolti nel caso di apparecchi AWP e VLT: (a) nel primo caso la filiera vede coinvolti: i) i concessionari titolari di un certo numero di diritti associati a singoli apparecchi; ii) i gestori (che possono essere anche proprietari degli apparecchi AWP installati presso i punti vendita), che si occupano per conto del concessionario dell’installazione e della manutenzione degli apparecchi presso i punti vendita fisici indiretti (nonché delle attività di raccolta delle somme dovute all’Erario e della remunerazione, per conto del concessionario, del titolare del punto vendita, trattenendo la propria parte di compenso); iii) gli esercenti, cioè i soggetti che gestiscono i punti vendita generalisti, dove sono ubicati gli apparecchi collegati alla rete del concessionario; (b) nel secondo caso, la filiera vede coinvolti solo: i) i concessionari, titolari di un certo numero di diritti concessori associati ai singoli apparecchi VLT e ii) i gestori di sale VLT, che sono titolari della licenza ex articolo 88 T.U.L.P.S. necessaria per l’installazione di tale tipologia di apparecchi. 14. Gli apparecchi AWP, quindi, possono essere di proprietà dei concessionari o di gestori indipendenti, che effettuano la scelta del concessionario a cui rivolgersi e degli esercenti dei locali in cui collocare gli apparecchi. Nel caso degli apparecchi VLT, essi sono di proprietà dei concessionari o messi a disposizione dai produttori e anche le sale VLT fanno capo allo stesso concessionario o eventualmente a un gestore di sala con il quale il concessionario stipula un contratto. 15. Sotto il profilo geografico, il mercato in esame allo stato risulta di dimensione nazionale, in quanto non appaiono esservi differenze significative nelle condizioni di offerta dei servizi agli utenti finali a livello locale, anche in considerazione dell’elevato livello di regolamentazione che caratterizza l’offerta di tale mercato.

B) L’attività di raccolta da scommesse

Sotto il profilo merceologico, in linea con i precedenti dell’Autorità, il mercato della raccolta da scommesse comprende sia le agenzie fisiche sia l’online e, in via principale, le seguenti tipologie di scommesse: a. Sport (sports betting) – Giochi che associano una vincita alla corretta predizione del risultato di un evento sportivo; b. Virtual (virtual betting) – Giochi che associano una vincita alla corretta predizione del risultato di un evento sportivo che viene simulato dal provider del gioco; c. Ippica (horse racing betting) – Giochi che associano una vincita alla corretta predizione del risultato di un evento associato alle corse di cavalli. 17. L’attività di raccolta da scommesse è subordinata al rilascio di una concessione da parte dell’ADM a seguito di una procedura di gara aperta e attualmente le concessioni rilasciate sono 211 (di cui 90 nel canale online), tali concessioni sono attualmente in regime di prorogatio dal 2012 e scadranno il 31 dicembre 2024, salvo nuove proroghe. Sono necessarie due concessioni distinte a seconda che l’attività di scommesse venga esercitata presso punti di vendita fisici (c.d. offerta retail di scommesse) o online. Per quanto riguarda il canale fisico, i punti vendita possono essere di proprietà degli stessi concessionari o, il più delle volte, di soggetti terzi convenzionati con i concessionari. 18. Sotto il profilo geografico, il mercato in esame appare presentare una dimensione nazionale. Le informazioni acquisite, infatti, hanno indicato come il confronto concorrenziale si esplichi sostanzialmente su base nazionale sia in considerazione dell’omogeneità delle condizioni di offerta – in termini di quote, gamma e tipologie di eventi – sia in considerazione della rilevanza acquisita dall’offerta online nella raccolta da scommesse.

C) L’attività di gestione delle sale da gioco

L’attività di gestione delle sale da gioco riveste un particolare rilievo per i concessionari, nella misura in cui la possibilità di disporre di sale situate in centri con maggiore densità abitativa o in aree più ricche del paese consente di sfruttare al meglio i diritti concessori associati ai propri apparecchi AWP e VLT o alla raccolta di scommesse fisiche. Analogamente, i gestori di sale da gioco con livelli elevati della raccolta possono godere di un maggiore potere contrattuale nei confronti dei concessionari nella definizione delle condizioni commerciali oltre che di maggiori entrate derivanti dall’aggio calcolato generalmente in percentuale sulla raccolta. 20. La possibilità di aprire nuove sale da gioco, tuttavia, è soggetta ai vincoli fissati da normative regionali e comunali, attualmente differenti nel territorio nazionale, in termini di ubicazione dei punti di gioco e, più precisamente, sulla distanza minima che devono rispettare da determinati luoghi di aggregazione, i c.d. luoghi sensibili (ad es. luoghi di culto, scuole, ospedali, case di risposo); vincoli, peraltro, oggetto di periodica revisione, che possono rendere poco appetibile l’apertura di nuovi esercizi. 21. Al riguardo, si consideri che le Regioni, in quanto competenti in via concorrente con lo Stato in materia di salute pubblica, hanno legiferato in modo disomogeneo sul posizionamento dei punti di gioco, sul loro distanziamento dai luoghi sensibili e hanno introdotto elementi di principio sugli orari di apertura; a ciò deve aggiungersi che, nel tempo, molti Comuni hanno adottato nell’ambito dei propri strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale misure differenziate in merito alla localizzazione delle sale da gioco (identificando anche altri luoghi sensibili) e provvedimenti limitativi in ordine agli orari di apertura, attraverso specifici regolamenti e ordinanze, ulteriori rispetto alle stesse normative regionali di riferimento. 22. Sotto il profilo geografico, l’attività di gestione delle sale appare quindi presentare dimensioni geografiche locali, legate alle citate normative regionali e comunali. In prima approssimazione, possono essere definiti mercati geografici comunali; tuttavia, non si esclude che tali mercati, in relazione alle specificità territoriali e normative delle aree in cui sono ubicate le sale da gioco, possano presentare dimensioni maggiori o minori.

IV.2 Gli effetti dell’operazione

Nel mercato nazionale della raccolta da apparecchi da intrattenimento e divertimento AWP e VLT, l’operazione non comporta alcuna sovrapposizione orizzontale in quanto in tale mercato Ricreativo B non è presente. 24. Nel mercato nazionale della raccolta da scommesse, l’operazione in esame comporta una modesta sovrapposizione orizzontale in quanto Ricreativo B opera nel mercato della raccolta da scommesse solo con riferimento al canale fisico e alternativamente: (a) sulla base dei diritti correlati a proprie concessioni (in questi casi Ricreativo B è sia concessionario che gestore/esercente); o (b) sulla base di diritti collegati a concessioni di terzi (solo gestore/esercente). 25. La stima delle quote di mercato (comprendenti sia il canale fisico sia il canale online) detenute, a livello nazionale, nel 2022, per il gruppo Lottomatica (comprensivo di Betflag S.p.A.) è pari al (20-25%) e per Ricreativo B pari al (<1%). Pertanto la quota post merger sarà pari al (20- 25%). 26. Tale quota, anche in considerazione del modesto incremento determinato dall’operazione, non appare pregiudizievole per la concorrenza, in quanto vi sono altri operatori con quote di mercato rilevanti, come ad esempio Flutter Entertainment plc/Sisal S.p.A. (con il (10-15%)), Snaitech S.p.A. (con il (10-15%)), Bet365 Group Ltd (con il (10-15%)), e a seguire i concorrenti: Entain Plc e SKS365 Malta Ltd. 27. Con riguardo agli effetti verticali determinati dall’acquisizione da parte di Lottomatica delle sale da gioco gestite da Ricreativo B, si osserva che Ricreativo B gestisce 18 sale, di cui 13 con il brand “Macao”, destinate, per lo più, al gioco VLT, ma dove sono presenti anche apparecchi AWP e terminali per le scommesse (questi ultimi però solo in una decina di sale). In 3 di queste sale il concessionario VLT è del gruppo Lottomatica, in tutte le altre sono presenti altri concessionari, taluni di primaria importanza. I concessionari degli apparecchi AWP presenti nelle diverse sale coincidono con quelli degli apparecchi VLT. Per quanto concerne le scommesse, ove il concessionario presente non è Ricreativo B, tendenzialmente risulta essere il medesimo presente con gli apparecchi AWP e VLT, in quanto generalmente quest’ultimo è anche titolare di questa tipologia di concessioni. 28. In particolare, tali sale sono presenti nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto e, nello specifico, nei seguenti 17 Comuni: Altopascio (LU), Bagnolo San Vito (MN), Bussolengo (VR), Campi Bisenzio (FI), Carrara (MS), Castelnovo Ne’ Monti (RE), Coriano (RN), Fidenza (PR), Finale Emilia (MO), Gattatico (RE), Mirandola (MO), Montesilvano (PE), Nonantola (MO), Parma (PR), Portoferraio (LI), Reggio nell’Emilia (RE), Vezzano sul Crostolo (RE). 29. Nei suddetti Comuni, ad eccezione di Carrara – dove Lottomatica è presente con 4 sale, di cui 1 diretta, ma sono presenti altri concessionari per un totale di 5 sale e Ricreativo B detiene una sola sala in cui sono presenti apparecchi collegati ad un concessionario di apparecchi AWP e VLP diverso da quelli del gruppo Lottomatica – Lottomatica non detiene sale dirette (i.e. sale nelle quali la figura del concessionario coincide con quella del gestore/esercente), per cui l’operazione, determinerà sostanzialmente il subentro di Lottomatica nella gestione delle sale di Ricreativo B. Inoltre, in questi Comuni sono presenti anche sale riferibili a concessionari terzi concorrenti del gruppo Lottomatica. 30. Con specifico riferimento agli apparecchi AWP e VLT, giova evidenziare che in tutte le sale di Ricreativo B in cui il concessionario VLT non è del gruppo Lottomatica, quest’ultima non potrà sostituirsi ad esso nello svolgimento di tale attività, (ovvero installare i propri apparecchi VLT) se non nelle seguenti ipotesi: i) a scadenza (che coincide con la durata della concessione) del contratto tra gestore della sala VLT e il concessionario terzo, ii) se il gestore ha possibilità di recedere da questo contratto prima della scadenza, quindi attraverso risoluzione consensuale con il pagamento di eventuali penali o meno. Inoltre, spetta ad ADM autorizzare il cambio di concessionario in relazione agli apparecchi VLT presenti nella sala VLT, in quanto l’esercizio di tali sale VLT è sempre sotto il regime autorizzativo e di controllo di ADM. Anche con riguardo agli apparecchi AWP, la sostituzione di apparecchi del gruppo Lottomatica agli apparecchi dei concessionari oggi presenti nelle sale di Ricreativo B, se in linea teorica appare possibile, sulla base delle informazioni acquisite risulta del tutto improbabile. 31. Infatti, sulla base della documentazione agli atti e, in particolare, dei contratti sottoscritti da Ricreativo B con i concessionari terzi, emerge l’impossibilità/difficoltà ovvero la non convenienza a recedere dai contratti de quibus da parte di Ricreativo B. Ciò in quanto, in linea generale, i suddetti contratti o non prevedono il recesso o, nei casi in cui è ammesso, esistono delle penali e/o sussistono circostanze di natura non economica che non ne rendono conveniente l’esercizio. 32. Non appare, quindi, possibile, allo stato, immaginare un effetto di foreclosure a livello locale ai danni dei concessionari di apparecchi AWP e VLT concorrenti del gruppo Lottomatica presenti nelle sale di Ricreativo B. 33. Va inoltre considerato che l’offerta di giochi dei vari concessionari è del tutto simile, anche perché il pay out (la percentuale di vincita) non varia tra i concessionari, in quanto tutti si attestano al minimo previsto per legge, che attualmente, a seguito di numerose riduzioni intercorse nel tempo, corrisponde al 65% per gli apparecchi AWP e all’83% per gli apparecchi VLT. 34. Con specifico riferimento alle scommesse, come sopra evidenziato, delle sopra citate 18 sale, una decina di sale di Ricreativo B sono caratterizzate dalla presenza, oltre di apparecchi AWP e VLT, di terminali per l’accettazione di scommesse, in cui il concessionario è quasi sempre Ricreativo B; solo in tre casi risulta essere presente un diverso concessionario di scommesse e, in due di questi, il concessionario coincide con quello degli apparecchi AWP e VLT ivi presenti. 35. Pertanto, possibili effetti verticali si hanno solo con riferimento alle 3 suddette sale, in cui il concessionario scommesse non è Ricreativo B, i.e. nei Comuni di Altopascio, Nonantola e Parma, ove, dalla documentazione in atti, risulta che Lottomatica non detiene sale dirette, ma solo sale a conduzione indiretta: 1 ad Altopascio e Nonantola e 2 a Parma, per cui l’operazione, determinerà sostanzialmente il subentro di Lottomatica nella gestione di queste 3 sale di Ricreativo B. Inoltre, nei Comuni di Altopascio e Parma sono presenti anche sale riferibili a concessionari terzi concorrenti del gruppo Lottomatica. 36. Si tenga poi conto che, anche con riferimento a queste tre sale di Ricreativo B, valgono le considerazioni effettuate con riferimento agli apparecchi AWP e VLT, considerato soprattutto che in due di queste, quelle di Altopascio e Nonantola, il concessionario di scommesse presente è il medesimo degli apparecchi AWP e VLT e, quindi, è improbabile un posizionamento di terminali del gruppo Lottomatica al posto di quelli dei concessionari terzi e, conseguentemente un effetto di foreclosure a livello locale ai danni dei concessionari scommesse concorrenti del gruppo Lottomatica presenti in esse. 37. Nelle restanti sale, in cui il concessionario scommesse è Ricreativo B, dall’analisi dei dati forniti in merito alla raccolta da scommesse, emerge che solo in due, quelle dei Comuni di Mirandola e Reggio nell’Emilia, si verifica una sovrapposizione orizzontale. Tenuto conto del canale online, la quota post merger risulta, infatti, essere pari a (30-35%) per il Comune di Mirandola e pari a (30- 35%) per il Comune di Reggio nell’Emilia. Tuttavia deve rilevarsi che in questi Comuni sono presenti altri concessionari, oltre a Ricreativo B e al gruppo Lottomatica, che raccolgono scommesse, ovverosia esistono alternative di mercato, peraltro, rappresentate da primari operatori. 38. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’operazione in esame non appare suscettibile di determinare effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nei mercati interessati. RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non ostacola, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante; RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza presente nel Patto parasociale può essere considerato accessorio alla presente operazione nei soli limiti merceologici e temporali sopra indicati e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, la suddetta clausola che si realizzi oltre tali limiti;

DELIBERA di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. cdn/AGIMEG

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