L’intero mondo dei concessionari online è da ieri in fermento dopo la notizia pubblicata da Agimeg sul verbale inviato da Agcom, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ad un noto operatore.

Nel verbale l’Autorità contesta all’operatore il fatto che il sistema delle skin possa configurare reato di violazione del divieto di pubblicità. Sempre secondo Agcom il fatto di apparire sui siti di comparazione quote potrebbe configurarsi come pubblicità.

Insomma, due situazioni che coinvolgono, anche se in modo differente, tutti gli operatori del gioco online. Secondo quanto appreso da Agimeg da fonti legali, la questione legata alle skin potrebbe presto rientrare. Questo tipo di sistema nasce infatti per altre finalità e appare davvero strano poterlo ricondurre ad una sorta di pubblicità occulta.

Anche il discorso sulle affiliazioni, come è possibile vedere nel documento che segue, presenta delle criticità visto che la procedura della comparazione è stata avallata anche dall’Agcom stessa. Due temi quindi diversi ma entrambi delicati e che stanno mettendo a rischio l’impalcatura dei sistemi leciti di diffusione del gioco legale.

Ecco il testo integrale del verbale di contestazione inviato da Agcom:

SKIN

Una prima categoria riguarda 30 contratti promozionali denominati “accordi per la promozione dei giochi pubblici a distanza per conto del concessionario” siglati con soggetti che utilizzano un’interfaccia personalizzata nei colori e nel logo (c.d. Skin) per l’utilizzo e la promozione di canali di gioco di proprietà della società (concessionario); in particolare, attraverso tali canali la promozione del gioco avviene attraverso la società titolare dell’interfaccia Skin personalizzata, mentre la gestione sottostante del conto gioco dell’utente finale che utilizza detti servizi promozionali resta in capo alla società (Concessionario).

AFFILIAZIONI

La seconda categoria riguarda 20 contratti promozionali, denominati “contratti di affiliazione”, stipulati con altrettanti soggetti con l’obiettivo di promuovere i giochi online della società (concessionario). Al riguardo, dal verbale di ispezione è emerso che l’attività dell’affiliato non può che essere eseguita in violazione della normativa di settore. Elementi di supporto sono da individuarsi nella fornitura da parte del concessionario all’affiliato di un pannello di affiliazione e di un tracking link che consente l’identificazione in modo univoco del nuovo giocatore come proveniente dal sito web dell’affiliato con la conseguente quantificazione delle commissioni a lui spettanti in base all’ammontare del deposito e delle giocate effettuate sul sito del (concessionario).” sb/AGIMEG

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